La L.R. n. 12 del 8 maggio 2009, normativa in materia di Consorzi di bonifica, suddivide il territorio regionale in dieci comprensori, affidati ad altrettanti Consorzi di bonifica, amministrati da un Assemblea costituita da venti consiglieri eletti dai consorziati.
I proprietari degli immobili iscritti nel catasto consortile tenuti al pagamento dei contributi consortili, nonché i contribuenti, di cui all’art. 39 della L.R. 8 maggio 2009, n. 12, hanno diritto di elettorato attivo e passivo, nell’ambito della fascia di rappresentanza più elevata a cui appartengono, in ragione del proprio complessivo carico contributivo.
Per le proprietà in comunione, il diritto di voto è esercitato dal primo intestatario fatta salva la possibilità della maggioranza del numero degli intestatari di individuare, per l’espressione del solo diritto di voto, altro votante fra i comproprietari.
Ad esempio:
– Nel caso di due comproprietari, il secondo può esercitare il voto sulla base di una dichiarazione sottoscritta dal primo intestatario.
– Nel caso di una comunione costituita da 5 comproprietari, è necessario che la nomina di uno di essi venga sottoscritta da 3 tre intestatari.
Il conferimento del diritto di voto ad altro intestatario di comunione avviene attraverso specifica modulistica (Allegato 1 e Allegato 1 bis del Regolamento Elettorale scaricabili dal sito di ciascun Consorzio), a cui si allega fotocopia semplice di documento valido di identità dei sottoscriventi.
Per le persone giuridiche e per i soggetti collettivi in genere, il diritto di elettorato attivo viene esercitato dai rispettivi rappresentanti o dai loro delegati (delega a terzi), nei casi e nei modi previsti dalla legge o dall’atto costitutivo o dallo statuto.
SI. Su richiesta, possono essere iscritti nel catasto consortile gli affittuari e i conduttori degli immobili ricadenti nel comprensorio i quali, per legge o per contratto, siano tenuti a pagare il contributo consortile di irrigazione; agli stessi è riconosciuto il diritto di elettorato attivo e passivo in luogo del proprietario a condizione che abbiano regolarmente adempiuto agli oneri contributivi.
Il diritto di voto è esercitato, rispettivamente, dai tutori, dai curatori e dagli amministratori.
In caso di decesso del primo intestatario della comunione, il diritto di voto viene esercitato dal secondo intestatario. Quest’ultimo dovrà inviare al Consorzio di bonifica, mediante raccomandata con A.R. o raccomandata a mano o pec, il certificato di morte, o documentazione equipollente, entro il termine perentorio di 10 giorni antecedenti alle elezioni consortili. Viene in ogni caso fatta salva la possibilità di individuare altro intestatario al quale sia stato conferito l’esercizio del diritto di voto dalla maggioranza del numero degli intestatari.
Oltre il termine di 10 gg antecedenti le elezioni, non è previsto l’esercizio del diritto di voto da parte del secondo intestatario.
SI, ma solo nel caso di persone giuridiche.
Non è invece ammessa alcuna possibilità di delega per i singoli proprietari degli immobili iscritti nel catasto consortile.
Un soggetto delegato non può esercitare più di una delega, pena la nullità delle stesse.
Si. Infatti, il potere di delega a terzi non è limitato al fatto che il delegato sia anche un elettore.
Il conferimento della delega avviene attraverso specifica modulistica (Allegato 2 “Conferimento di delega esercizio diritto di voto per persone giuridiche o altri soggetti collettivi” al Regolamento elettorale scaricabile dal sito di ciascun Consorzio).
Le deleghe devono essere presentate tramite raccomandata A/R, raccomandata a mano o pec, al Consorzio di riferimento, corredate di tutti i documenti richiesti.
Il documento d’identità del delegante ovvero del legale rappresentante, la visura camerale e l’atto costitutivo o statuto della società.
La visura camerale, l’atto costitutivo e/o statuto permettono ai funzionari consortili di verificare la legale rappresentanza della società delegante o di eventuali altri soci amministratori; oltreché la verifica dei poteri di delega a terzi. In particolare, in mancanza di una specifica restrizione prevista dall’atto costitutivo o dallo statuto, è sempre ammessa la facoltà di esercitare il voto attraverso un atto di delega anche verso terzi.
Nel caso in cui la visura camerale contenga già tali indicazioni, non sarà necessario allegare anche statuto o atto costitutivo.
Sei mesi calcolati a ritroso dalla data di presentazione della visura.
SI. In questo caso la delega dovrà essere inviata via pec all’indirizzo
Entro il termine perentorio di 10 giorni antecedenti delle elezioni consortili, ovvero entro il 05/12/2024.
La presentazione di tutta la documentazione relativa alle Deleghe deve avvenire entro la scadenza prefissata dal Regolamento del Consorzio, al fine di permettere ai funzionari consortili di verificare l’identità dei deleganti, siano essi cointestatari di comunione coacervata o legali rappresentanti di una società, ed il potere di delega dei legali rappresentanti.
I dati relativi ai delegati vengono infatti trascritti nell’elenco degli aventi diritto al voto in corrispondenza della posizione del delegante per la corretta espressione del voto.
Il comma 1 dell’art. 35 del D.P.R. 445/2000 stabilisce che un documento di identità può sempre essere sostituito dal documento di riconoscimento equipollente ai sensi del comma 2, ovvero sono “equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d’armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato”.
Le patenti di guida rilasciate dalle Motorizzazioni civili, essendo queste ultime Amministrazioni Pubbliche che fanno capo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, devono ritenersi documenti validi ai fini del riconoscimento dell’elettore.
Si. La richiesta di rettifica dell’elenco provvisorio deve essere inviata, mediante raccomandata con A.R., raccomandata a mano o pec, dagli interessati al Consorzio di bonifica, entro il termine perentorio di 7 giorni dall’ultimo di pubblicazione dell’elenco stesso.
L’elettore che si presenta a votare deve essere innanzitutto identificato.
L’identificazione può avvenire tramite:
Ogni iscritto nell’elenco dei votanti di ciascuna sezione, ha diritto ad un unico voto, pertanto gli sarà consegnata un’unica scheda relativa alla sola sezione nella quale risulta iscritto. I rappresentanti delle persone giuridiche esercitano il diritto di voto, distintamente, per gli immobili di proprietà delle persone giuridiche che rappresentano e per gli eventuali immobili di cui sono personalmente proprietari.
Un elettore può essere delegato da una persona giuridica anche appartenente a fascia e seggio diverso.
Il giorno delle votazioni si recherà presso il proprio seggio per esprimere solamente il proprio voto nella sua fascia di appartenenza inoltre, nello stesso o nell’eventuale altro seggio dove è iscritto il delegante, esprimerà il relativo voto, che potrà essere anche su fascia differente dalla propria.
Il voto è attribuito a liste di candidati concorrenti, nell’ambito di ciascuna fascia di rappresentanza.
Ogni elettore dispone di un voto di lista e può attribuire fino a tre preferenze per determinare l’ordine dei candidati compresi nella lista prescelta.
Il voto di preferenza si esprime apponendo un segno con la matita copiativa nelle apposite caselle poste sotto il contrassegno della lista votata, a fianco del nome e cognome del candidato preferito compreso nella lista medesima.
Non possono essere votate più liste. Le preferenze per candidati appartenenti a liste diverse dalla prescelta sono inefficaci.
I seggi elettorali sono composti da quattro componenti nominati dal Consorzio di bonifica: un presidente, un segretario e due scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente. All’interno del Seggio elettorale sono affisse due copie per ciascuna lista di candidati.
I rappresentanti di lista devono essere elettori del Consorzio di bonifica nei quali sono rappresentanti.
Nessuna incompatibilità sussiste tra la figura di candidato e quella di designato a rappresentante di lista anche nel in cui si tratti della stessa persona.
Ogni capolista di ciascuna lista di candidati dell’Assemblea dei Consorzi di bonifica può designare nell’ambito dei Consorziati con diritto di voto, a prescindere dalla fascia di appartenenza, un rappresentante di lista effettivo, ed eventualmente un supplente, per ciascun seggio elettorale.
In particolare, nel caso di liste concernenti la 1, 2, 3 fascia, la designazione dovrà essere fatta dai capolista di ciascuna fascia.
I tre capolista delle fasce 1, 2, 3 della stessa lista possono individuare il medesimo rappresentante di lista effettivo e supplente per l’esercizio dell’attività presso i seggi.
Un medesimo rappresentante di lista può essere designato anche per più seggi elettorali, a condizione che nella nota di designazione a firma del capolista siano espressamente indicati.
La designazione dei rappresentanti di lista deve essere fatta per iscritto dal capolista, tramite un modulo fac-simile reperibile presso il Consorzio di bonifica o scaricabile dal sito web dello stesso, e la firma deve essere autenticata tramite copia fotostatica di un documento valido di identità del sottoscrittore.
Le designazioni per tutte le sezioni del Consorzio di bonifica possono essere cumulative, ovvero contenute in un unico atto sottoscritto dal capolista ed autenticato tramite copia fotostatica di un documento valido di identità del sottoscrittore.
Il Consorzio di bonifica esaminerà la regolarità delle designazioni stesse e verificherà, in particolare, che i rappresentanti siano elettori del Consorzio medesimo designati, esclusivamente, dal capolista di ciascuna lista di candidati.
L’autenticazione delle firme dei presentatori di lista avviene secondo la procedura definita al comma 2 dell’art. 21 del DPR n.445/2000; deve essere pertanto redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza previo accertamento dell’identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione nonché apponendo la propria firma e il timbro dell’ufficio. Tale procedura riguarda soltanto il primo sottoscrittore; per quanto concerne i successivi candidati, la sottoscrizione potrà considerarsi come autenticata anche se accompagnata dalla fotocopia semplice di documento valido di identità del sottoscrivente.
La designazione dei rappresentanti di lista dovrà essere presentata mediante raccomandata A/R, raccomandata a mano, pec, eventuale fax, entro almeno 10 giorni antecedenti alla data delle elezioni.
I rappresentanti di lista hanno diritto ad assistere a tutte le operazioni, in prossimità del tavolo dell’Ufficio elettorale, sempre nel modo che consenta loro di seguire le operazioni elettorali. Possono far inserire succintamente nel verbale eventuali dichiarazioni. Possono apporre la loro firma sulle strisce di chiusura delle urne, sul verbale e sui plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio. I rappresentanti di lista, per l’esercizio delle loro funzioni, sono autorizzati a portare un bracciale o un altro distintivo con riprodotto il contrassegno della lista di appartenenza. È fatto divieto ai rappresentanti di lista la compilazione di elenchi di persone che si siano astenute dal partecipare alla votazione o che abbiano votato, ai sensi della normativa vigente in materia propaganda politica, propaganda elettorale e di privacy e trattamento di dati sensibili.
I seggi sono assegnati in modo proporzionale alle liste che hanno raggiunto almeno il 7 per cento dei voti validi. Non sono considerati voti validi le schede bianche e quelle nulle.
Sono eletti, all’interno di ciascuna lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti preferenziali e, in mancanza o esaurite le eventuali preferenze, secondo l’ordine di lista. In caso di parità di voti di lista e di parti frazionarie dei rispettivi quozienti elettorali, i seggi vengono ripartiti in parti uguali, assegnando l’eventuale seggio dispari al candidato più anziano.
Il Consiglio di Amministrazione, sulla base della documentazione pervenuta da ciascun seggio territoriale, proclama i risultati delle votazioni dell’Assemblea e gli eletti.
Alla convalida dell’elezione dei consiglieri provvede l’Assemblea nella prima seduta. Contro le operazioni elettorali e la proclamazione degli eletti può essere presentato ricorso alla Giunta Regionale entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei risultati nell’albo consortile.