CONTRUBUTO DI BONIFICA
Il contributo di bonifica
Il contributo di bonifica costituisce la quota dovuta da ciascun proprietario di immobili presenti nel territorio gestito dal Consorzio.
La Legge Regionale n. 12/2009, all’art. 36, nell’incaricare la Giunta Regionale alla definizione delle direttive per la redazione dei piani di classifica dei consorzi di bonifica del Veneto, ha espressamente richiamato che le direttive medesime devono attenersi ad una serie di criteri, dei quali il primo prevede che “i benefici della bonifica possono riguardare un solo immobile o una pluralità di immobili e devono contribuire a incrementare o conservarne il relativo valore”. Sempre il medesimo articolo, al successivo comma 2, prevede esplicitamente che il contributo per i benefici di natura idraulica sia individuato sulla base di indici di natura tecnica ed economica e che, in particolare, “relativamente agli indici di natura economica, i medesimi devono, per tutti gli immobili, essere riferiti ai redditi catastali rivalutati”.
Il contributo di bonifica è un onere reale sulla proprietà in quanto grava direttamente sull’immobile, è annuale e non frazionabile per mesi (poiché il bene immobile è considerato bene indiviso). Il trasferimento di proprietà dell’immobile fa venir meno l’obbligo del pagamento del tributo per i periodi (annui) di contribuzione successivi a quello in cui è stata fatta la comunicazione di avvenuto cambiamento. L’imposizione è finalizzata al recupero delle spese effettivamente sostenute per la gestione, la manutenzione e la custodia delle opere e degli impianti di bonifica, nonché per il funzionamento dell’Ente.
Il contributo è dovuto da tutti i proprietari di immobili del comprensorio che traggono beneficio dalla bonifica. L’art. 11 del R.D. 13 febbraio 1933 n. 215 precisa che la ripartizione delle quota di spesa tra i proprietari è fatta, in via definitiva, in ragione dei benefici conseguiti per effetto delle opere bonificatorie e, in via provvisoria, sulla base di indici approssimativi e presuntivi del beneficio conseguibile. Riguardo al soggetto obbligato al contributo, se è vero che per l’art. 10 del R.D. n. 215/1933 è il proprietario di immobili, esso è anche il proprietario di costruzioni, a prescindere dalla proprietà del terreno su cui la costruzione insiste “quale sia il titolo, superficie o ius edificandi, in base al quale detta proprietà, separata da quelle del suolo, sia costituita o venga mantenuta”. Nell’ipotesi dell’usufrutto, soggetto passivo del rapporto di bonifica rimane senza dubbio il nudo proprietario.
Riguardo la destinazione in affitto di un fondo rustico, si rileva come la medesima riguardi la temporanea titolarità dell’impresa agricola, con espressa esclusione di ogni potere di destinazione del terreno che rimane riservato al conducente. Proprio per superare tale vincolo, il legislatore, al comma 4 dell’art. 7 della Legge regionale 12/2009 ha espressamente previsto che “su richiesta, possono essere iscritti nel catasto consortile gli affittuari e i conduttori degli immobili ricadenti nel comprensorio i quali, per legge o per contratto, siano tenuti a pagare il contributo consortile di irrigazione”.
Il contributo di bonifica ha natura giuridica di onere reale unitario che grava su ogni singolo bene immobile, a prescindere dalla concreta presenza di più comproprietari dello stesso bene. Il Consorzio quindi, non ha la possibilità di frazionare il contributo di bonifica tra i comproprietari dell’immobile. La suddivisione del contributo di bonifica può realizzarsi solamente in caso di scioglimento della comunione, mentre l’indicazione del primo intestatario al quale indirizzare la cartella, può essere cambiata su richiesta sottoscritta sia dal richiedente che dagli altri intestatari.
- Gli avvisi di pagamento in emissione nell’anno 2023 riportano la scadenza in rata unica al 30/06/2023 per importi fino a € 500,00 e la scadenza in due rate per importi uguali o superiori a € 500,00 (al 30/06/2023 e al 30/09/2023).
- L’avviso di pagamento predisposto dal Consorzio riporta:A – Nome, indirizzo e Codice Fiscale del primo o unicointestatario della/e partita/e alla quale si riferisce l’avviso;
B – Denominazione dell’ente impositore (Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta);
C – Importo e scadenza del tributo da pagare in unica rata (per importi fino a € 500,00) oppure in due rate (per importi uguali o superiori a € 500,00);
D – Comunicazioni dell’ente: riporta il recapito della Sede legale del Consorzio, le informazioni sul contributo dovuto e gli orari di apertura al pubblico;
E – Numero della Partita catastale consortile e Comune di riferimento della stessa;
F – Nome dell’intestatario della partita (e di eventuali cointestatari);
G – le seguenti specificazioni: anno imposta, numero di foglio, numero di mappale e di subalterno di riferimento, consistenza dell’immobile (vani, metri quadrati per i fabbricati; superficie in metri quadrati per i terreni), categoria di immobile urbano, Rendita Catastale (per i fabbricati);
H – Codice identificativo del contributo seguito dal nr. della U.T.O. di appartenenza (= Unità Territoriale Omogenea) come specificato nelle seguenti tabelle:
| Tipo Tributo | Descrizione Tributo |
| DT | Difesa Terreni |
| DF | Difesa Fabbricati |
| DR | Difesa Rurali |
| ST | Scolo Terreni |
| SF | Scolo Fabbricati |
| SR | Scolo Rurali |
| DS | Difesa Strade |
| SS | Scolo Strade |
| A* | Irrigazione Attrezzata |
| IN* | Irrigazione |
| Q*-RECF-RECT-RECI-RECA | Recupero Arretrati |
| BONIFICA | IRRIGAZIONE NON ATTREZZATA | IRRIGAZIONE ATTREZZATA | |||||
| UTO | Descrizione U.T.O. | UTO | Descrizione U.T.O. | UTO | Descrizione U.T.O. | ||
| A | Lessinia | A | Lessinia | F | Lessinia | ||
| B | Sinistra Adige | B | Sinistra Adige | G | Agno Berica | ||
| C | Agno Retrone | C | Agno Retrone | H | Pedemontana | ||
| D | Pianura Berica | D | Pianura Berica | ||||
| E | Pedemontana | E | Pedemontana | ||||
Si informa che il pagamento della quota consortile 2023 potrà essere effettuato, utilizzando le sezioni del modulo “pagoPA” allegato all’Avviso di Pagamento ricevuto, attraverso:
- il sito consortile, alla sezione Servizi-OnLine:
- utilizzando l’home banking dei PSP (riconoscibili dai loghi CBILL o PagoPA);
- presso gli sportelli ATM abilitati delle banche;
- presso i punti vendita SISAL, Lottomatica, Banca 5;
- presso gli Uffici Postali.
- L’eventuale cessione dell’immobile (effettuata entro il 31 dicembre), la modifica dei dati catastali, l’aggiornamento dell’indirizzo o quant’altro devono essere comunicati al Consorzio, agli indirizzi sotto specificati, entro e non oltre il 31 gennaio 2024ed avranno effetto per la successiva emissione degli avvisi di pagamento.
Via G. Oberdan, 2 – 37047 SAN BONIFACIO (VR)
Via Circonvallazione, 2 – 36040 SOSSANO (VI)
Via Rasa, 9 – 36016 THIENE (VI)
Telefono: Numero Verde 800.555.644
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E-MAIL:
catasto@altapianuraveneta.eu
Legge Regionale 8 maggio 2009 n. 12, art. 35.
I Consorzi di Bonifica, ai fini dell’imposizione dei contributi consorziali di cui all’art. 38 della L.R. n. 12/2009, predispongono il Piano di classifica degli immobili ricadenti nel comprensorio consortile sulla base delle direttive definite dalla Giunta Regionale con Delibera n. 79 del 27 gennaio 2011.
I Piani di classifica costituiscono gli strumenti necessari per quantificare il contributo di bonifica gravante sui beni immobili che traggono beneficio dall’attività di bonifica.
In proposito gli artt. 36 e 37 della L.R. n. 12/2009 mettono in evidenza che l’attività di bonifica produce benefici di presidio idrogeologico, di natura idraulica, di disponibilità irrigua e di scarico.
Il Perimetro di contribuenza individua gli immobili soggetti al pagamento dei contributi consortili in ragione dei benefici conseguenti all’azione di bonifica.
Tale Perimetro individua, altresì, le aree che non traggono beneficio dalla bonifica da escludere dalla contribuenza (vedi tavola 4 – allegata a fondo pagina).
Il Piano di classifica (relazione pdf), con allegato Perimetro di contribuenza, è stato adottato dall’Assemblea del Consorzio con Delibera n. 11 del 23 giugno 2011 ed approvato dalla Regione Veneto con D.G.R. n° 134 del 11 febbraio 2013.
I benefici definiti nel Piano di Classifica ai sensi delle direttive regionali (D.G.R.V. n. 79/2011) sono:
– beneficio di natura idraulica che deriva dalla bonifica idraulica, definita come insieme di opere ed attività che consentono al territorio di ottenere, per quanto riguarda la relazione fra acqua e terreno, due effetti principali: lo scolo delle acque meteoriche ed una adeguata difesa idraulica per preservare gli immobili da allagamenti e ristagni di acque. Le opere di bonifica che consentono di conseguire il beneficio di natura idraulica sono costituite principalmente da opere diffuse all’interno del comprensorio consortile, quali canali, presidi e rivestimenti di sponde, manufatti di regolazione e di controllo, argini perimetrali esterni di difesa dei corsi d’acqua, nonché opere particolari localizzate quali scolmatori, botti a sifone ed impianti idrovori. Il beneficio di natura idraulica, tratto dagli immobili presenti nel comprensorio, viene calcolato in base a due indici:
l’indice di natura tecnica, che rappresenta l’insieme di elementi di natura tecnica che concorrono alla formazione del beneficio;
l’indice di natura economica, che rappresenta il complesso degli elementi di natura economica che ne consentono la quantificazione.
– beneficio di disponibilità irrigua che consiste nel vantaggio tratto dagli immobili sottesi a opere di bonifica e a opere di accumulo, derivazione, adduzione, circolazione e distribuzione di acque irrigue. Il beneficio irriguo deriva dal mantenimento in efficienza e dall’esercizio, da parte del Consorzio, del complesso di opere ed impianti che consentono alle imprese agricole di utilizzare una determinata quantità di acqua per fini irrigui. Il beneficio viene distinto in:
beneficio di disponibilità irrigua per superfici attrezzate (irrigazione per il tramite di impianti fissi o mobili);
beneficio di disponibilità irrigua per superfici non attrezzate (irrigazione di soccorso).
Avviso di deposito aggiornamento Piano di Classifica.
Ai sensi dell’art. 35 comma 3 della L.R. 12/2009 si avvisa dell’avvenuto deposito presso la Regione del Veneto Giunta Regionale – Direzione ADG FEASR Bonifica e Irrigazione via Torino, 110 – 30172 Mestre (VE) e presso la Segreteria del Consorzio in via G. Oberdan, 2 – 37047 San Bonifacio (VR) dell’aggiornamento del Piano di Classifica del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta, adottato con Delibera dell’Assemblea n. 4 del 11 maggio 2023.
Si informa che, ai sensi dell’art. 35 comma 4 della sopracitata L.R. 12/2009, avverso la suddetta Delibera è ammesso ricorso alla Giunta Regionale del Veneto entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di deposito nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto. Il Piano di Classifica aggiornato potrà essere altresì visionato sul sito del Consorzio al link https://www.altapianuraveneta.eu/albo-consorziale-on-line/